Legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017

Art. 15: Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione
urbana

  1. Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o
    sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l’albo
    degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di
    rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per
    renderne agevole l’individuazione.
  2. Nell’albo sono individuati, in particolare:
    a) gli immobili che l’amministrazione comunale destina agli interventi di
    riuso e di rigenerazione urbana, con indicazione del relativo prezzo base di
    cessione, calmierato rispetto a quello di mercato.
    Gli immobili sono individuati tra quelli facenti parte:
    1) del patrimonio disponibile comunale;
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2) delle aree pubbliche destinate a servizi, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera a), ultimo periodo, della presente legge;
3) degli immobili acquisiti ai sensi dell’articolo 56‐bis del decreto‐legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
4) degli immobili trasferiti al Comune ai sensi dell’articolo 48, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita
convenzione;
c) gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita
convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a
terzi attuatori ad un prezzo calmierato rispetto a quello di mercato.

  1. Allo scopo di promuovere la stipula delle convenzioni di cui al comma 2,
    lettere b) e c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano
    riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a
    compensazione dell’impegno assunto dal proprietario a cedere gli immobili
    al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato, ovvero può
    consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o rigenerazione
    urbana solo nel caso di immobili convenzionati.
  2. Per individuare i proprietari interessati, l’amministrazione comunale
    provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di
    interesse e, nel corso della predisposizione del PUG, può stipulare accordi
    ai sensi dell’articolo 61 con i soggetti che abbiano avanzato la propria
    istanza di partecipazione. I privati interessati possono manifestare il proprio
    interesse anche dopo l’approvazione del PUG e provvedere alla
    sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal piano stesso.