Legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017
Art. 15: Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione
urbana
- Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o
sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l’albo
degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di
rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per
renderne agevole l’individuazione. - Nell’albo sono individuati, in particolare:
a) gli immobili che l’amministrazione comunale destina agli interventi di
riuso e di rigenerazione urbana, con indicazione del relativo prezzo base di
cessione, calmierato rispetto a quello di mercato.
Gli immobili sono individuati tra quelli facenti parte:
1) del patrimonio disponibile comunale;
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2) delle aree pubbliche destinate a servizi, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera a), ultimo periodo, della presente legge;
3) degli immobili acquisiti ai sensi dell’articolo 56‐bis del decreto‐legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
4) degli immobili trasferiti al Comune ai sensi dell’articolo 48, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita
convenzione;
c) gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita
convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a
terzi attuatori ad un prezzo calmierato rispetto a quello di mercato.
- Allo scopo di promuovere la stipula delle convenzioni di cui al comma 2,
lettere b) e c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano
riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a
compensazione dell’impegno assunto dal proprietario a cedere gli immobili
al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato, ovvero può
consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o rigenerazione
urbana solo nel caso di immobili convenzionati. - Per individuare i proprietari interessati, l’amministrazione comunale
provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di
interesse e, nel corso della predisposizione del PUG, può stipulare accordi
ai sensi dell’articolo 61 con i soggetti che abbiano avanzato la propria
istanza di partecipazione. I privati interessati possono manifestare il proprio
interesse anche dopo l’approvazione del PUG e provvedere alla
sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal piano stesso.