BONIFICHE CULTURALI

Bonifica Culturale è un termine che in PLAQ utilizziamo per indicare come, il recupero funzionale di uno spazio abbandonato o momentaneamente in disuso sia un’espressione prevalentemente culturale piuttosto che strettamente economica.

La BONIFICA CULTURALE è il ritorno degli spazi nella disponibilità della COMUNITÀ che investe il proprio CAPITALE SOCIALE, altrimenti inespresso, per la attivazione di attività sociali, per l’appunto, artigianali, artistiche, sportive e professionali. I progetti realizzati da Planimetrie Culturali e quelli di tante altre associazioni attive in Italia e in tutto il mondo chiariscono correttamente questo concetto: il recupero di spazi (urbani e del paesaggio) nei quali un nucleo attivo di relazioni consente di sviluppare nuove economie e protagonismo sociale e culturale.

Per questo la BONIFICA CULTURALE rappresenta oltreché un fronte contro il degrado, un’opportunità di coesione sociale, la possibilità di sperimentare start up, occasione di reinserimento lavorativo, di sperimentazione artistica, di inclusione organizzate.

USI TEMPORANEI

A fronte dell’utilizzo gratuito (o semigratuito) di spazi (pubblici o privati) abbandonati, un progetto di rigenerazione promette la custodia, l’attivazione e la riconsegna del bene quando ne insorge la necessità. Quindi si prevedono contratti di locazione brevi con i privati e accordi/patti a tempo determinato con l’ente pubblico, in maniera che lo spazio possa essere messo nella disponibilità del progetto di rigenerazione e, contemporaneamente, la proprietà non perda l’opportunità di utilizzare il bene per altro stabile utilizzo. Per questo motivo abbiamo cominciato a parlare di USI TEMPORANEI nel 2004, e attivato, utilizzato e riconsegnato almeno una decina di spazi.

Dove c’era degrado, abbandono e criminalità, ci sono stati giovani, associazioni, musica, sport, cultura, arte, artigianato e nuove professioni, emergenze abitative, assistenza agli anziani e servizi per l’infanzia.
Intere aree che perdevano rendita immobiliare a causa di spazi che esibivano sfacciatamente lo stato di degrado e di abbandono sono state riqualificate ed è stato ricompattato il tessuto sociale.
Planimetrie Culturali ha operato come capofila, gestore e responsabile dei progetti oppure come
attivatore del progetto di rigenerazione.
La regione Emilia Romagna, come apripista, adotta il termine ed il concetto: l’art 16 della legge
regionale urbanistica n. 24 del 21 dicembre 2017, prevede l’USO TEMPORANEO come utilizzo a
termine di uno spazio spazio abbandonato con un progetto espressamente rivolto al tessuto
sociale che manifesta un interesse concreto a parteciparlo.

RIGENERAZIONE

I luoghi contano, eccome.

Il termine ‘RIGENERAZIONE’ indica la trasformazione di spazi (vuoti,
abbandonati o in disuso) in luoghi usabili dalle persone alle quali servono. Le azioni di RIGENERAZIONE sono quelle attività che consentono di consegnare spazi abbandonati o
temporaneamente in disuso alla COMUNITÀ trasformandoli in un BENE COMUNE, che si adattano sia alle aree urbane che a quelle rurali, che si propongono di convertire gli spazi – abbandonati nella fattispecie – in luoghi capaci di crescita economica e sociale. Oltre ai protagonisti del terzo
settore (l’associazionismo e il volontariato) contribuiscono alla RIGENERAZIONE DEI LUOGHI una
moltitudine di esperienze, dall’impresa come protagonista dell’innovazione sociale alle imprese
culturali, dai coworking al nuovo artigianato tecnologico: soggetti che alimentano una nuova idea
di economia e una nuova idea di spazio. Contribuiscono a promuovere reti di scambi e significati,
rinnovano il senso di esperienze che hanno un conto economico solido, ma anche il merito, allo
stesso tempo, di favorire l’inclusione sociale e la costruzione di senso condiviso.
(Stefano MIcelli: introduzione a DOVE di Venturi e Zandonai. Ed.EGEA)

Legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017

Art. 15: Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione
urbana

  1. Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o
    sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l’albo
    degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di
    rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per
    renderne agevole l’individuazione.
  2. Nell’albo sono individuati, in particolare:
    a) gli immobili che l’amministrazione comunale destina agli interventi di
    riuso e di rigenerazione urbana, con indicazione del relativo prezzo base di
    cessione, calmierato rispetto a quello di mercato.
    Gli immobili sono individuati tra quelli facenti parte:
    1) del patrimonio disponibile comunale;
    APPROFONDISCI

2) delle aree pubbliche destinate a servizi, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera a), ultimo periodo, della presente legge;
3) degli immobili acquisiti ai sensi dell’articolo 56‐bis del decreto‐legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
4) degli immobili trasferiti al Comune ai sensi dell’articolo 48, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita
convenzione;
c) gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita
convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a
terzi attuatori ad un prezzo calmierato rispetto a quello di mercato.

  1. Allo scopo di promuovere la stipula delle convenzioni di cui al comma 2,
    lettere b) e c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano
    riconosciute quote edificatorie aggiuntive o altre premialità, a
    compensazione dell’impegno assunto dal proprietario a cedere gli immobili
    al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo convenzionato, ovvero può
    consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o rigenerazione
    urbana solo nel caso di immobili convenzionati.
  2. Per individuare i proprietari interessati, l’amministrazione comunale
    provvede alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di
    interesse e, nel corso della predisposizione del PUG, può stipulare accordi
    ai sensi dell’articolo 61 con i soggetti che abbiano avanzato la propria
    istanza di partecipazione. I privati interessati possono manifestare il proprio
    interesse anche dopo l’approvazione del PUG e provvedere alla
    sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal piano stesso.