Statuto Planimetrie Culturali Aps

STATUTO
ATTO COSTITUTIVO
LIBRO SOCI

STATUTO

dell’Associazione di Promozione Sociale
“Planimetrie Culturali Aps”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni
ed integrazioni, un’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Planimetrie Culturali – Aps”,
con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento delle sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta
modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e Attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento
continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e
successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione, altresì svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle seguenti
attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.:
A. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ai sensi della
legge 14 agosto 1991 n.281:
B. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
C. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finaltà
educativa;
D. formazione universitaria e post-universitaria;
E. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
F. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali, sportive e ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
come appuntamenti di aggregazione e/o autofinanziamento;
G. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
H. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione, che ha per scopo l’attivazione territoriale volta a recuperare il valore sociale dei
luoghi e le potenzialità delle comunità, intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità
statutarie attraverso:

  1. l’elaborazione e gestione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e territoriale,
    anche ricorrendo alle azioni e agli usi temporanei;
  2. la promozione della partecipazione attiva dei cittadini nei processi di trasformazione
    urbana, ambientale e territoriale;
  3. l’elaborazione e sperimentazione di strumenti collaborativi per la gestione di immobili

sottoutilizzati o inutilizzati, siano essi pubblici o privati;

  1. lo sviluppo di infrastrutture e metodologie per la mappatura territoriale, anche di tipo
    collaborativo;
  2. l’organizzazione, in modalità online e offline, di seminari, incontri, dibattiti e laboratori sulla
    rigenerazione urbana, i beni comuni e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
    Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli
    associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in
    prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di
    necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
    anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
    L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente
    individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e
    strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
    legge e dalle norme attuative.
    Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella
    nota integrativa al bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
    finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
    statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
    svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e
    sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.:
    feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e
    non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati,
    lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel
    caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno
    che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle
    attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al
    volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e
    documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
    dall’Associazione.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e
    autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
    L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31

dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo
o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del
bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla
convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di
nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità
dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone. Il
numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di
promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda
dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro
degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo
che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere
l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali
regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona
giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione
utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica)
minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. In
caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa
dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
● per decesso;
● per recesso;
● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal
primo sollecito;
● per esclusione:

  • in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e
    deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
    Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il
    Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
    Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
    L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
    In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti
    del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
    Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei
    soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento
    dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
    Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla
    delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. La
    delibera del Consiglio direttivo va ratificata dall’assemblea alla prima convocazione successiva Il
    socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote
    associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:
● partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti
associativi;
● eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di
questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche
o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali
rappresentanti o mandatari;
● chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
● formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in
riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
● essere informati sull’attività associativa;
● esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
● rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
● essere in regola con il versamento della quota associativa;
● non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
● l’Assemblea dei soci;
● il Consiglio direttivo;
● il Presidente;
● l’organo di controllo (facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve
svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la
partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purchè sia
possibile verificare l’identità dell’associato che interviene e vota.
Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o
dissenzienti. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle
assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel
libro soci.

Art. 10 – Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di
ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso pubblicato
sul sito dell’associazione.

  1. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo
    e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
  2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno
    per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso
    Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli
    associati ne ravvisino l’opportunità.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice
    Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai
    presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti
dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti
almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per
delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci
intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno
degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei
presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è
possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione,
nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti
dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Competenze

L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
● approva il bilancio;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle
domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o
proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle modifiche dello statuto sociale;
● sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
● sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 20.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore
a sette eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per due
anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in
assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da
presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega
le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il
primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente
successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
● cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● predispone bilancio o rendiconto;
● stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno
15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente
costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua
vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne
facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede
e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso
nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare
entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la
ratifica del suo operato.

Art. 18 – Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha
forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non
soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
● vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
● vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento;

● attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di
interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio
ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la
revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione
e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:
● il libro degli associati;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i
verbali redatti con atto pubblico;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo,
ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
● Libro dei volontari
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle
forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi
e rapidi di risposta.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residui è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, obbligatorio a
far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge,
ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad
altre norme di legge vigenti in materia.